IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 22, commi 1) e 2), dello stesso decreto, che stabilisce l'obbligatorieta' di emissione della fattura a richiesta del cliente per determinate attivita' di commercio al minuto e assim- ilate; Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, tra l'altro, l'obbligo di certificazione delle operazioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993, per le categorie dei soggetti di cui al cennato art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983); Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1979 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979) concernente la disciplina della ricevuta fiscale per le prestazioni alberghiere e la somministrazione di pasti e bevande, come modificato dal decreto ministeriale 18 settembre 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 25 settembre 1981); Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1980 recante norme sulla disciplina della ricevuta fiscale per particolari categorie di contribuenti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 5 luglio 1980); Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1983 sulla disciplina della ricevuta fiscale per gli esercenti attivita' artigianali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 3 febbraio 1983); Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1992 che, in attuazione del comma 9 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha disciplinato l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, a carico degli esercenti laboratori di barbiere e parrucchiere per uomo e degli esercenti attivita' di noleggio di beni mobili (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1992); Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 17 maggio 1976), che ha convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria; Considerato che ai sensi dell'art. 12, comma 5, della sopra citata legge n. 413, il Ministro delle finanze e' delegato ad emanare con decreto norme sulle caratteristiche della ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1, nonche' a determinare gli adempimenti, le modalita' e i termini del rislascio dei suddetti documenti fiscali; Considerato che il comma 1 dello stesso articolo istituisce l'obbligo di certificazione delle operazioni mediante il rilascio dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla citata legge 26 gennaio 1983, n. 18; Decreta: Art. 1. 1. Per le categorie di contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura soltanto a richiesta del cliente, e' obbligatoria la certificazione delle operazioni mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi. 2. La ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice esemplare utilizzando stampati sostanzialmente conformi al modello A allegato al presente decreto, all'atto del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, antecedente o successivo al momento di ultimazione della prestazione e copia della stessa deve essere consegnata contestualmente al cliente. In ogni caso, all'atto della ultimazione della prestazione, deve essere rilasciata ricevuta fiscale o fattura- ricevuta fiscale. 3. Ferme restando le disposizioni vigenti relative all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale a mezzo appositi apparecchi misuratori, lo scontrino fiscale manuale deve essere emesso in duplice esemplare, su stampati sostanzialmente conformi all'allegato B al presente decreto, di cui uno deve essere contestualmente consegnato al cliente al momento del pagamento, anche parziale, del corrispettivo e in ogni caso non oltre il momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione. Il modello allegato al presente decreto sotto la lettera B, punto 1, puo' contenere prestampato l'ammontare fisso del corrispettivo.