IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto  l'art.  22,  commi  1)  e  2),  dello  stesso  decreto,  che
stabilisce  l'obbligatorieta'  di emissione della fattura a richiesta
del cliente per determinate attivita' di commercio al minuto e assim-
ilate;
  Visto l'art. 12 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  che  ha
istituito,  tra l'altro, l'obbligo di certificazione delle operazioni
con decorrenza dal 1 gennaio 1993, per le categorie dei soggetti  di
cui al cennato art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
  Vista  la  legge  26  gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da
parte di  determinate  categorie  di  contribuenti  dell'imposta  sul
valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di
speciali  registratori  di cassa (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 31 gennaio 1983);
  Visto il decreto ministeriale 13  ottobre  1979  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del  22  ottobre  1979)  concernente la
disciplina della ricevuta fiscale per le prestazioni alberghiere e la
somministrazione di pasti e  bevande,  come  modificato  dal  decreto
ministeriale  18  settembre 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 264 del 25 settembre 1981);
  Visto il decreto ministeriale 2 luglio  1980  recante  norme  sulla
disciplina  della  ricevuta  fiscale  per  particolari  categorie  di
contribuenti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 5 luglio
1980);
  Visto il decreto ministeriale  28  gennaio  1983  sulla  disciplina
della  ricevuta  fiscale  per  gli  esercenti  attivita'  artigianali
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 3 febbraio 1983);
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1992  che,  in  attuazione
del  comma  9  dell'art.  12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha
disciplinato l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, a  carico
degli  esercenti  laboratori  di  barbiere  e parrucchiere per uomo e
degli esercenti attivita' di  noleggio  di  beni  mobili  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1992);
  Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 (pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 129 del 17 maggio 1976), che ha convertito in
legge il decreto-legge 18  marzo  1976,  n.  46,  concernente  misure
urgenti in materia tributaria;
  Considerato  che ai sensi dell'art. 12, comma 5, della sopra citata
legge n. 413, il Ministro delle finanze e' delegato  ad  emanare  con
decreto  norme  sulle  caratteristiche della ricevuta fiscale e degli
apparecchi  misuratori  fiscali  idonei  alla  certificazione   delle
operazioni  di cui al comma 1, nonche' a determinare gli adempimenti,
le modalita'  e  i  termini  del  rislascio  dei  suddetti  documenti
fiscali;
  Considerato  che  il  comma  1  dello  stesso  articolo  istituisce
l'obbligo di certificazione delle  operazioni  mediante  il  rilascio
dello  scontrino  fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi,
di cui alla citata legge 26 gennaio 1983, n. 18;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per le categorie di contribuenti di cui all'art. 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali
sussiste l'obbligo di emissione della fattura  soltanto  a  richiesta
del  cliente,  e'  obbligatoria  la  certificazione  delle operazioni
mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello  scontrino  fiscale,
anche manuale o prestampato a tagli fissi.
  2.  La  ricevuta  fiscale  deve  essere emessa in duplice esemplare
utilizzando stampati sostanzialmente conformi al modello  A  allegato
al presente decreto, all'atto del pagamento del corrispettivo, totale
o  parziale, antecedente o successivo al momento di ultimazione della
prestazione   e   copia   della   stessa   deve   essere   consegnata
contestualmente  al cliente. In ogni caso, all'atto della ultimazione
della prestazione, deve essere rilasciata ricevuta fiscale o fattura-
ricevuta fiscale.
  3. Ferme restando le disposizioni vigenti relative all'obbligo  del
rilascio   dello   scontrino  fiscale  a  mezzo  appositi  apparecchi
misuratori, lo  scontrino  fiscale  manuale  deve  essere  emesso  in
duplice  esemplare, su stampati sostanzialmente conformi all'allegato
B al  presente  decreto,  di  cui  uno  deve  essere  contestualmente
consegnato  al  cliente al momento del pagamento, anche parziale, del
corrispettivo e in ogni caso non oltre il momento della consegna  del
bene  o  della  ultimazione della prestazione. Il modello allegato al
presente  decreto  sotto  la  lettera  B,  punto  1,  puo'  contenere
prestampato l'ammontare fisso del corrispettivo.